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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela degli operatori dei corpi e servizi di polizia locale e dei corpi forestali regionali e delle province autonome)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o da quelli con popolazione superiore a centomila abitanti, che riuniscono i seguenti requisiti: a) appartengono a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) hanno istituito, con regolamento comunale o provvedimento del sindaco, l'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano non superiori a quindici, abbiano predisposto appositi armadi metallici in possesso delle caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto n. 145 del 1987.».

  2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento dell'ente di appartenenza, sono determinati i servizi per i quali il personale di cui al presente comma porta, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma, i citati strumenti di autodifesa, la durata dei relativi corsi di addestramento all'uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi.

ident. 17.01.