Al comma 19, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno vengono istituite nell'elenco del personale del CNVVF due sottosezioni in cui, a domanda, vengono iscritti i giovani sotto i 18 anni per attività legate alla diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione incendi dell'autoprotezione e del soccorso ed il personale del CNVVF cessato dal servizio, per svolgere attività tecnico logistiche presso i distaccamenti volontari o di compiti rivolti ad attività formativa ed addestrativa del personale volontario, nei limiti delle competenze acquisite. Le attività delle due sottosezioni, una che individua i giovani allievi e l'altra denominata «complemento» che contempla il personale del CNVVF cessato dal servizio, sono a titolo gratuito e al personale, in caso di infortunio, si applicano le disposizioni previste all'articolo 26, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.