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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.10. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
14.10.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di garantire la più elevata valorizzazione dell'attività di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui:

   a) 0,5 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello per l'accesso al secondo livello professionale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, può essere utilizzata dagli enti pubblici di ricerca per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

   c) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

  6-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 6-bis. Con il medesimo decreto sono stabiliti i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse di cui al comma 6-bis, lettera c) al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione dello stesso a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al presente comma.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.