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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.75. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
1.75.

  Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

   b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «Agenzie ed Enti»;

   c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA».

  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;

   c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA»;

   d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA».

  14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».