Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 13.
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «Agenzie ed Enti»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».