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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.63. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
1.63.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, la parola: «generale» è soppressa;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione».

  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.