Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)
1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.