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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.21. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.21.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A decorrere dal 2023, le istituzioni universitarie statali, inclusi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, che procedono ad assumere il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, anche di livello dirigenziale, in aggiunta al personale in servizio al 31 dicembre 2022, possono utilizzare quota parte delle risorse del contingente assunzionale disponibile ed assegnato, in via ordinaria o straordinaria, dal Ministero dell'università e della ricerca, per adeguare le risorse stabili dei relativi fondi per la contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto adeguamento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione integrativa, ai fini dell'invarianza complessiva della spesa, è definito in termini di punti organico, in proporzione alla relativa valorizzazione annua come determinata dal Ministero dell'università e della ricerca e corrispondente al coefficiente stipendiale del professore di prima fascia.
  4-ter. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è conseguentemente adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2022, della retribuzione accessoria, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2022.