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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.06. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
9.06.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di rientro dei cervelli)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che, alternativamente, sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente articolo, o hanno optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) del presente articolo, oppure sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o hanno optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b) del presente articolo, possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore della presente legge. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.
   5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».