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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.5. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
7.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.