Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.»