Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di agevolare i comuni nel reperimento di risorse per la gestione dei progetti del PNRR e per sopperire alla carenza di organico degli enti locali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in deroga ad ogni altra disposizione di legge.