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Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.07. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
27.07.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Organi Fondazioni bancarie)

  1. In considerazione dell'emergenza pandemica trascorsa, nel caso in cui lo statuto sia stato modificato, attraverso l'introduzione di disposizioni transitorie, è consentito il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statutari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i), del medesimo decreto, nel limite massimo di due esercizi.