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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.6. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
19.6.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento e della carriera dei segretari comunali e provinciali nonché del relativo Albo, il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con conseguente aggiornamento della dotazione organica. Alla copertura dei conseguenti oneri, valutati in euro 7.703.572,97 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante la corrispondente, definitiva, riduzione, delle risorse finanziarie destinate ai trasferimenti erariali a comuni e province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  3-ter. Ai fini del perfezionamento della riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno conseguente all'attuazione del comma 3-bis, entro il 30 ottobre 2023 si provvede mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso.