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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.7. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
18.7.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1° marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
  4-ter. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre di ciascun anno per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nell'anno successivo. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.