Al comma 19, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono istituiti, con decreto del Ministro dell'interno, e nell'elenco del personale del CNVVF, due sottosezioni in cui, a domanda vengono iscritti i giovani sotto i 18 anni per attività legate alla diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione incendi dell'autoprotezione e del soccorso ed il personale del CNVVF cessato dal servizio, per svolgere attività tecnico logistiche presso i distaccamenti volontari o di compiti rivolti ad attività formativa ed addestrativa del personale volontario, nei limiti delle competenze acquisite. Le attività delle due sottosezioni una che individua i giovani allievi e l'altra denominata «complemento» che contempla il personale del CNVVF cessato dal servizio sono a titolo gratuito ed al personale, in caso di infortunio, si applicano le disposizioni previste all'articolo 26, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004.