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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.67. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.67.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il migliore svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare con riferimento al supporto da offrire alle stazioni appaltanti per fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti alle procedure necessarie per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, e per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e dei cronoprogrammi delle relative iniziative, ivi compresa la vigilanza collaborativa alle stesse stazioni appaltanti nell'attuazione delle misure previste dai predetti Piani nonché per consentire l'implementazione delle piattaforme informatiche destinate ad offrire servizi per imprese e pubbliche amministrazioni, la medesima Autorità, è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento, con conseguente modifica della propria pianta organica, anche ricorrendo all'istituto della mobilità da altre amministrazioni di personale assunto mediante concorso pubblico, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante risorse a carico del bilancio dell'Autorità nazionale anticorruzione.