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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.6. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30 comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.