Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di evitare ogni esclusione finanziaria di clienti legittimi, tutelare la concorrenza e la stabilità finanziaria, le procedure adottate ai sensi del presente articolo e le conseguenti prassi applicative dei soggetti obbligati sono sempre preordinate alla definizione, nel caso specifico, del profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base di complessivi elementi di valutazione e di fattori di rischio di carattere soggettivo e oggettivo, e non possono, in alcun caso, prevedere esclusioni, in via preventiva e generalizzata, di categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi.».