Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:
In caso di morte del correntista, il contratto di conto corrente bancario può essere estinto dagli eredi del defunto mediante espressa manifestazione di volontà in tal senso. Fatti salvi gli oneri periodici di verifica da parte della banca dell'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali, previsti dalle leggi speciali in materia, acquisita la conoscenza di un rapporto bancario, gli eredi comunicano alla banca, al più presto, l'intervenuto decesso del correntista e le determinazioni in merito alla prosecuzione del rapporto. Gli eredi hanno il diritto di ricevere le informazioni sul rapporto bancario intrattenuto dal defunto.
Indipendentemente dalla comunicazione di cui al precedente comma, la banca che ha avuto altrimenti conoscenza della notizia dell'intervenuto decesso del correntista, comunica agli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del rapporto e sui diritti degli eredi, tra cui le modalità di esercizio del diritto di recesso e degli atti dispositivi del conto corrente.
In ogni caso, la banca deve comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche nei confronti degli eredi. L'estinzione del conto corrente disposta automaticamente dalla banca in conseguenza del decesso e in violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, e di quelli previsti dalle leggi speciali in materia, è inefficace nei confronti degli eredi.