Al comma 1, capoverso «Art. 1857-bis», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eccetto i casi in cui tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza previsti dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.