stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1091

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2025  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

   «Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un conto di pagamento) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento indicati dall'articolo 126-decies, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono tenuti ad offrire alle categorie di soggetti diversi dai consumatori, individuate ai sensi del quarto comma, un conto di pagamento come definito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 126-decies.
   In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il richiedente, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicandone le motivazioni. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
   I prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di apertura di un conto di pagamento solo se il richiedente è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dal decreto di cui al quarto comma, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il soggetto dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.
   Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono identificate le categorie di soggetti diversi dai consumatori a cui offrire il conto di pagamento di cui al primo comma, anche al fine di favorire l'inclusione finanziaria di professionisti ed imprese, nonché i servizi di pagamento e il numero di operazioni annue associate al conto di cui al presente articolo.
   Il prestatore di servizi di pagamento non può recedere dal contratto di conto di pagamento a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al secondo comma, nonché nel caso di utilizzo del conto per fini illeciti o di mancate movimentazioni per oltre 12 mesi consecutivi.».

ident. 1.2.