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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate» e, al sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili»;

   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»

   d) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «ivi compresi quelli affidati a contraente generale,» sono soppresse e le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

   e) al comma 12, secondo periodo, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2022. Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato».