stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 47.23. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
47.23.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso.».