Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.