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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

   «6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla Cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.
   6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.
   6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
   6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».