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Legislatura XIX

Proposta emendativa 49.5. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
49.5.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

   a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

   b) le modalità di realizzazione prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE);

   c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».