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Legislatura XIX

Proposta emendativa 47.21. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
47.21.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

   a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

   b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo;

   c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono: 1) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100 kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, 2) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, 3) cabine o stazioni elettriche già autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.».