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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
39.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.