stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

  1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.