Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1, le parole: «nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI»;
b) al medesimo comma 4, lettera e), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale inserire le seguenti: , di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 20 dicembre 2020, n. 178;
c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-regioni"» sono sostituite dalle seguenti: «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le autonomie territoriali, denominato "Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali"».
6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori, le regioni e le province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.