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Legislatura XIX

Proposta emendativa 49.2. in Assemblea riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2023  [ apri ]
49.2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis). All'articolo 6, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. Nei casi previsti dal comma 9-bis, il limite è elevato a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha, in ogni caso, facoltà di presentare istanza di autorizzazione separatamente per l'impianto rispetto alle opere connesse e, ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata, deve unicamente dimostrare di avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti richiesti per l'accesso alle suddette procedure che sono valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto».