Al comma 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:
0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente:
«hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale»: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici..
Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)
1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:
a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;
b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:
1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);
d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:
1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off- shore;
2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).>>.