Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:
a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;
b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;
c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.