Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Potenziamento delle soprintendenze)
1. In aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, il Ministero della Cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, n. 100 unità di personale non dirigenziale mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, da destinare al potenziamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si fa fronte a norma dell'articolo 56 del presente decreto.