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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4-bis.1. in Assemblea riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2023  [ apri ]
4-bis.1.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico REGIS sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
  4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
  4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale «Italia domani» i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.
  4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 4-quater, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio sono aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.
  4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
  4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dal caricamento nel sistema REGIS, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 4-sexies, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.
  4-octies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.
  4-novies. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-septies, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.