Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo decreto.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.