Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2.1. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera a) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2.2 La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera b) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.