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Legislatura XIX

Proposta emendativa 52.2. in Assemblea riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2023  [ apri ]
52.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
   9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.»

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
   10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.
   10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.»