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Legislatura XIX

Proposta emendativa 47.28. in Assemblea riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2023  [ apri ]
47.28.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

  Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

   a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

   b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

   c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

   d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

   e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.