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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
6.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il «Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di tesoreria fino a rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.