Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «all'individuazione degli uffici competenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante».