Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, dopo le parole: ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, inserire le seguenti: nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica.