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Legislatura XIX

Proposta emendativa 47.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
47.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

  I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio;

  4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.