Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo la parola: «idrogeno», sono inserite le seguenti: «verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «infrastrutture connesse», sono inserite le seguenti: «, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,»;
c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «di cui al numero 1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo»;
d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale»;
e) alla lettera d), dopo le parole: «fonti rinnovabili», sono inserite le seguenti: «ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione».