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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1089

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2023  [ apri ]
41.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera a), sostituire le parole: punto 6-bis) con le seguenti: punto 2);

    dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) all'Allegato II, parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW”»;

    dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   «b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis, parte II, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   “d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW”»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: “idrogeno”, sono inserite le seguenti: “verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,”;

   b) alla lettera b), dopo le parole: “infrastrutture connesse”, sono inserite le seguenti: “, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,”;

   c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: “di cui al numero 1)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo”;

   d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente:

    “2-bis) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale”;

   e) alla lettera d), dopo le parole: “fonti rinnovabili”, sono inserite le seguenti: “ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione”».