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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Banca dati unica e portale web)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

   a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

   b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.