stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.4.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
2.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.