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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.08.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
2.08.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo e welfare aziendale per lavoratori dipendenti di start-up innovative e PMI innovative con domicilio in piccoli borghi)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, per i rapporti di lavoro dipendente stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:

   a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

   b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore all'80 per cento dell'orario complessivo di lavoro;

   c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  2. L'esonero contributivo di cui al precedente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.
  3. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ivi incluso il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.