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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.07.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
2.07.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ivi incluso la concessione di fabbricati in locazione o il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 3.000.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.