Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative).
1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:
1. in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;
2. in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;
3. in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.